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L’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi costituisce elemento valutabile per la determinazione dell’assegno di mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024, n. 2264

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024, n. 2264; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di una attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.


Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Attitudine al lavoro - Valutazione delle prove; Rif. Leg. Artt. 132, 115 e 116 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca