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Separazione, fideiussione del coniuge e presunzione di conoscenza delle difficoltà economiche del coniuge - Corte d’Appello di Bologna, Sez. III, sent. 17 gennaio 2024 n. 105

Si ringrazia l'Avvocata Gabriella Stomaci, Presidente della Sezione Ondif di Firenze, per la segnalazione dell'interessante provvedimento che mette in luce i molteplici aspetti che affiorano in un contenzioso familiare.

Martedì, 30 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Merito | autonomia privata e contrattuale | Diritto di Famiglia | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Bologna
Corte d’Appello di Bologna, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2024 n. 105 - Pres. Lama, Cons. Aus. Rel. Marchi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’omologazione della separazione personale che autorizza i coniugi a vivere separatamente, non può costituire una valida prova dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. Il periodo di separazione personale non esclude che i coniugi medesimi possano ripristinare la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio o per ragioni pratiche, mantenendo quella contiguità che, lungi dal costituire la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale ai fini di una riconciliazione (c.d. affectio coniugalis), fa sì che il garante sia comunque a conoscenza della situazione patrimoniale dell’altro coniuge. L’omologa della separazione, se da un lato comporta la sospensione del dovere di coabitazione, dall’altro lato non prova che i coniugi abbiano cessato qualsiasi rapporto tra di loro; anzi spesso sono proprio le questioni patrimoniali che divengono oggetto di contrasto e discussione fra i coniugi in separazione personale. Se è vero che l’autorizzazione ex art. 1956 c.c. non è richiesta in costanza del rapporto di coniugio fra debitore e fideiussore (in quanto basato sulla comunione di vita), è tuttavia altrettanto vero che la presunzione di conoscenza delle difficoltà economiche del coniuge non può neppure essere esclusa dal venir meno della convivenza, quando vi siano (come nella fattispecie) ulteriori elementi presuntivi da cui dedurre detta consapevolezza.

Separazione - Omologa - Fideiussione - Rif. Leg. art. 1956 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria