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Revoca della casa e dell’assegno di mantenimento se la figlia lavora e risiede altrove - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2024 n. 2259

Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2024 n. 2259 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

L a Cassazione richiamandosi a questo principio espresso più volte, ha rigettato le richieste della ricorrente confermando il giudizio della Corte territoriale.

Divorzio – Revoca dell’assegnazione – Figlia maggiorenne – Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell'auto-responsabilità - Contenuto della prova -  Rif. Leg. artt. 337-septies, 2697, 2908 e 2909 cod. civ.; art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898, artt. 112, 115 e 130 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria