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Nessuna revisione in sede di reclamo se non emergono errori manifesti. Corte d'Appello Bari, Ord. 12 gennaio 2024

Corte d'Appello di Bari, Est. Dinisi, ord. 12.01.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte d'Appello di Bari, 12.01.24 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non potendosi dare corso, in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., ad ulteriori accertamenti, neppure ufficiosi, va confermata la decisione assunta nella fase presidenziale, in quanto non affetta da alcun errore manifesto, che, nonostante la sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, ha negato l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente debole, tenuto conto della capacità lavorativa del richiedente, della pregressa attività espletata e della sua nuova sistemazione logistica, in virtù della quale non sostiene alcun esborso per fare fronte ai propri bisogni, e qualora lo stato di disoccupazione sia una condizione transeunte e volontaria.

Assegno di mantenimento in favore del coniuge debole – Funzione assistenziale - Mantenimento del medesimo tenore di vita – Onere di mantenimento dei figli

Rif. Leg.: Artt. 147, 156, 337 ter c.c.; Art. 708 c.p.c.; Art. 30 Cost.

La Corte di Appello di Bari conferma il provvedimento presidenziale reclamato ai sensi dell'art. 708 c.p.c. anteponendo ad ogni argomentazione sul merito la struttura rigidamente revisionale del procedimento di reclamo, che impone alla Corte di tenere in considerazione il medesimo quadro fattuale e probatorio esistente nella fase sommaria, senza prendere in considerazione nuove allegazioni o nuove prove.

Pertanto, preliminarmente considerata la natura meramente assistenziale dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, le condotte non aventi avuto alcun rilievo nella fase presidenziale non possono averlo nemmeno in sede di reclamo.

Le emergenze processuali formantesi nella fase sommaria non possono che condurre alla conferma delle decisioni assunte in quanto non affette da errori manifesti, né in punto mantenimento del coniuge, né in ordine alla richiesta di modifica di collocamento del figlio e di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, esclusiva proprietaria, in virtù di una dedotta e apodittica "incapacità accuditiva ed educativa" della stessa, imputabile ad impegni lavorativi.

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 30 Cost. e all’art. 147 c.c. è del tutto priva di pregio la richiesta volta ad elidere la contribuzione in favore del figlio a carico del genitore non collocatario, ove privo di occupazione e di consistenze patrimoniali, né è accoglibile la richiesta di diversa ripartizione fra le parti delle spese straordinarie, essendo la contribuzione paterna del tutto minimale.

autore: Fossati Cesare