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Separazione giudiziale. Ai fini dell'assegno di mantenimento, occorre accertare il tenore di vita della famiglia - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2024 n. 918

Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2024 n. 918 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, assumendo a tal fine rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il potere di disporre indagini di polizia tributaria, anche d'ufficio, costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova; ma va esercitato qualora il Giudice ritenga che siano stati allegati fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali di uno dei coniugi.

 
Separazione personale dei coniugi – Addebito - Assegno di mantenimento – Tenore di vita - Indagini della polizia tributaria - Potere discrezionale del giudice - Limiti – Conseguenze – Rif. Leg. art 2697 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.; art. 5 comma 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria