Bigenitorialità quale espressione dell'identità personale. Tribunale di Monza, 29 novembre 2023
Sull’affidamento condiviso pronunce di corti di merito incompatibili tra loro e in parte con la normativa stessa, di Marino Maglietta a questa pagina
Martedì, 9 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Diritto alla vita privata e familiare
| Diritti della persona
| Affidamento dei figli
| Merito
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Elementi costitutivi della identità personale, intesa nella sua precisa e integrale dimensione psico-fisica, sono tra gli altri il nome, la nazionalità, le relazioni familiari, la paritaria discendenza da entrambe le figure genitoriali: essa è dunque preservata attraverso la tutela dei predetti elementi. Strumento di promozione della identità personale è la paritaria partecipazione di entrambi i genitori alle determinazioni educative che afferiscono al minore, anche in caso di disgregazione della coppia genitoriale. La bigenitorialità dunque, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi costituisce dunque un diritto fondamentale del minore; le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo interesse.
L’identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti familiari. Il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.
La bigenitorialità costituisce anche espressione di un diritto fondamentale del genitore, sia in relazione alla tutela dello stesso come individuo, sia in relazione alla uguaglianza nella coppia genitoriale.
Anche nella giurisprudenza della CEDU, il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia è elemento fondamentale del diritto alla vita familiare; tale diritto può essere limitato solo in cado di necessità di tutela dell’interesse superiore del minore.
affidamento condiviso - bigenitorialità - diritti fondamentali
Rif. Leg.: art. 8 CEDU, ma anche art. 8 Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ratificata con legge 176/1991; art. 24 paragrafo 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 9 paragrafo 3 Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo; artt. 2 e 3 Cost.
conformi: Cass. Sentenza 18817/2015; Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia
affidamento condiviso - bigenitorialità - diritti fondamentali
Rif. Leg.: art. 8 CEDU, ma anche art. 8 Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ratificata con legge 176/1991; art. 24 paragrafo 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 9 paragrafo 3 Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo; artt. 2 e 3 Cost.
conformi: Cass. Sentenza 18817/2015; Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia
autore: Fossati Cesare
Sabato, 11 Maggio 2024
Condanna alle spese se la decisione coincide con la proposta conciliativa. Tribunale ... |
Sabato, 11 Maggio 2024
Affido esclusivo solo in caso di effettivo pregiudizio all’interesse del minore. Cass. ... |
Venerdì, 10 Maggio 2024
Il trasferimento dei tre figli minori a notevole distanza dal padre viola ... |
Giovedì, 9 Maggio 2024
È possibile rimettere i turni di responsabilità ad accordi diretti tra il ... |