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La mancata partecipazione agli incontri protetti non giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 gennaio 2024 n. 332

Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 gennaio 2024 n. 332 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare. Nell’interesse superiore del minore infatti deve essere sempre assicurato sul rispetto del principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salda relazione affettive con entrambi nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione di istruzione della prole.

 

Responsabilità genitoriale - Bigenitorialità - Minori- Sospensione della responsabilità genitoriale-Protezione del diritto dei genitori e dei figli alla vita familiare- Lesione del diritto alla bigenitorialità – Rif. Leg. art. 330 e 333 cod. civ.; art. 8 CEDU

autore: Cianciolo Valeria