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Principio di proporzionalità nella determinazione degli oneri di mantenimento a carico del genitore non collocatario. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383

Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 11.12.23 n.34383 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Assegno divorzile - funzione assistenziale, perequativa, compensativa - Mantenimento ordinario figli - Principio di proporzionalità

Rif. Art. 337 ter c.c.; Artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970, n 898 e ss.mm.ii.

Conformi: Corte di Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020

  • §§

Con l'Ordinanza de qua, la Corte di Cassazione, accogliendo il quinto motivo di impugnazione, ritorna sul tema dei criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio i quali, alla stregua di quanto stabilito delle Sezioni Unite n. 18287/2018, non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando, piuttosto, lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, Legge n. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cfr. Cass. n. 32398/2019).

Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Nell'ipotesi in cui sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, dovendo fornire la prova secondo i criteri già indicati (Cass. Sez. U. n. 32198/2021).

L'accoglimento dell'ottavo e nono motivo di impugnazione costituisce invece l'occasione per affrontare il tema relativo alla quantificazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente da parte del genitore non collocatario.

Fermo il principio secondo il quale a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno (Cfr. Cass. n. 22075/2022), la Suprema Corte ritiene oggi che il mancato accertamento di maggiori spese non escluda, né sia incompatibile con una diversa ripartizione del contributo alla luce di modifiche reddituali o patrimoniali tali da incidere sul criterio di proporzionalità utilizzato per la originaria ripartizione dei rispettivi oneri.

Premesso che l'assegno divorzile è contribuzione del tutto autonoma da quella prevista per il mantenimento dei figli e soggetta a propri presupposti, gli Ermellini rilevano che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare la capacità reddituale di entrambe le parti, al fine di applicare il criterio di proporzionalità anche in vista di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il mantenimento, ove anche non accertate maggiori spese, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

autore: Fossati Cesare