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Ammissibili i colloqui senza vetro divisorio tra il detenuto e il minore ultradodicenne - Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 gennaio 2024 n. 196

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 gennaio 2024 n. 196 – Pres. Calaselice, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. indica unicamente l’obiettivo da perseguire, ossia impedire il passaggio di oggetti durante il colloquio con i detenuti in regime differenziato, ma le soluzioni per raggiungerlo devono essere necessariamente adeguate alla situazione concreta che l’amministrazione si trovi a fronteggiare.

Alla luce della sentenza della Consulta n. 105 del 2023, la Prima Sezione della Cassazione Penale ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata: come ha precisato la Consulta, l’impiego del vetro divisorio non solo non è “imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione”, ma “al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d’età, (…) può apparire sproporzionato”.
In un caso del genere, si impone l’utilizzo di “differenti soluzioni tecniche” che risultino “adeguate, sia a garantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse preminente del minore”, come, ad esempio, l’impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche.

 
Ordinamento penitenziario – Minori – Vetro divisorio - Rif. Leg. art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) della L. 26 luglio 1975, n. 354; artt. 3, 27, co. 3, 31 e 117, co. 1, Cost.; art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo

autore: Cianciolo Valeria