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La determinazione dell'assegno di mantenimento del minore nel caso di sensibile incremento delle sue esigenze - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2023, n. 34382

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2023, n. 34382; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.


Separazione dei coniugi - Provvedimenti riguardo ai figli – Mantenimento dei figli; Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.                                     

 

autore: Ferrandi Francesca