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Affido a lunga distanza, coordinazione genitoriale per sopperire alle fragilità. Tribunale di Udine, Ord. 23 novembre 2023

Sabato, 9 Dicembre 2023
Giurisprudenza | mediazione | Consulenza tecnica | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Udine
Trib. Udine, Est. Corder, Ordinanza 28.11.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Udine, Est. Corder, Ordinanza 28.11.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con mantenimento della residenza formale presso il padre in Italia e collocamento leggermente prevalente presso la madre in Inghilterra secondo il piano genitoriale dettagliatamente descritto nella CTU, nell’ipotesi in cui siano state evidenziate criticità di entrambe le parti nella rispettiva attitudine genitoriale, a fronte, però, di una capacità del padre di assolvere i propri compiti in modo adeguato e di aperture importanti da parte della madre al rapporto padre – figlio.

 

Rif. Leg. Art. 337 ter c.c.

 

Affidamento condiviso - Criticità e difficoltà nella comunicazione tra i genitori - Adeguatezza del piano genitoriale - Coordinazione genitoriale

 

L'ordinanza de qua si colloca nel contesto di una complessa vicenda, anche processuale, originata da un procedimento internazionale di sottrazione di minore, in accoglimento delle valutazioni e conclusioni formulate dalla Consulenza Tecnica licenziata nella fase presidenziale.   

Non ritenuta necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore, il Presidente suggerisce alla parti un percorso di coordinazione genitoriale con funzione di attuare il piano proposto dalla CTU, prescrivendo alla madre, che manifesta "fragilità nella funzione predittiva", di reperire un'abitazione indipendente, al riparo dalle ingerenze della propria famiglia di origine nella educazione del figlio, e di avviarsi ad un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, con conservazione del codice linguistico del padre per il minore.

In considerazione delle rispettive capacità economiche, viene posto a carico di quest'ultimo l'onere di versare un contributo mensile al mantenimento del figlio in favore della madre.

autore: Fossati Cesare