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Assegno sociale. Rileva lo stato di bisogno oggettivo - Cass. Civ. Sez. Lav., ord. 1 dicembre 2023 n. 33513

Cass. Civ. Sez. Lav., ord. 1 dicembre 2023 n. 33513  - Pres. Esposito, Cons. Rel. Solaini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, il diritto alla corresponsione prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevante, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

(Nel caso di specie, il coniuge obbligato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, aveva respinto la domanda del ricorrente tesa al riconoscimento giudiziale dell'assegno sociale, ritenendo insussistente lo stato di bisogno per avere l'interessato rinunciato ad un assegno di mantenimento adeguato in sede di separazione consensuale con la moglie, così volontariamente realizzando le condizioni per trasferire sull'ente pensionistico, e dunque sulla collettività, l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti).

Misure previdenziali - Assegno sociale – Stato di bisogno - Rif. Leg. art. 3, co. 6, L. 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

 

autore: Cianciolo Valeria