inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile occorre un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali. Cassazione Civ., Ord. 14 novembre 2023, n. 31670

Sabato, 18 Novembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cassazione, Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 14.11.23 n.31670 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il più recente orientamento giurisprudenziale concernente la valutazione dei presupposti e la quantificazione dell'assegno divorzile non costituisce un elemento sopravvenuto ai fini dell'esperibilità della domanda di sua revisione, ma deve essere sostenuto da un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti.

 

Assegno divorzile – Circostanze sopravvenute - Assegnazione della casa familiare

Rif. Leg. Art. 337 sexies c.c.; Art. 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. ante Riforma Cartabia

 

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, respinge il ricorso promosso avverso il Decreto della Corte di Appello di Brescia, che, in rigetto del reclamo, non aveva ravvisato alcun elemento di novità per giustificare il riconoscimento di una modifica dell’assegno divorzile.

Dichiarandone l’inammissibilità, la Suprema Corte ritiene che i primi due motivi di impugnazione si astraggano dalla constatazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale e pretendano una revisione dell'assegno divorzile a prescindere dal ricorrere dei "giustificati motivi" richiesti dall'art. 9 della Legge n. 898 del 1970 (vigente ratione temporis) e dalla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (Cfr. Cass. 354/2023 ).

Del pari inammissibile il terzo motivo di impugnazione, relativo alla assegnazione della casa familiare a beneficio del figlio, igienista dentale, ormai in possesso delle capacità e dei requisiti necessari per lavorare e organizzato per vivere altrove, e non più nella casa familiare assegnata alla madre, in quanto in esso solo apparentemente si deduce una violazione di norme di legge, ma in realtà si mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, così da realizzare nel giudizio di legittimità un non consentito terzo grado di merito (Cfr. ex multis, Cass. 5987/2021)

autore: Fossati Cesare