inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Quando non opera la condictio indebiti? - Corte d’Appello di Venezia, Sent., 17 ottobre 2023, n. 2034


Si ringrazia l'Avv. Barbara Lanza, responsabile regionale Ondif Veneto, per la segnazione del provvedimento

Mercoledì, 1 Novembre 2023
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento | Mantenimento dei figli | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Venezia
Corte d’Appello di Venezia, sent. n. 2034 del 17/10/2023, est. dott.ssa Barbara Gallo. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non opera in alcuni casi la regola generale civile della «condictio indebiti» sulla piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, quando sussista una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile.
Infatti, qualora si tratti di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica tale prestazione, deve ritenersi irripetibile sia nell’ipotesi in cui si sia proceduto ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto o obbligato alla prestazione, ma anche quando viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente.


Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Mantenimento dell'ex coniuge - Condictio indebiti; Rif. Leg. L. n. 898/1790

autore: Ferrandi Francesca