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Ripristinato ma ridotto il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non del tutto indipendente. Corte d'Appello di Firenze, 25 maggio 2022

Martedì, 24 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Pisa
Corte Appello Firenze, Est. Lococo, decreto 25.05.2022 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La temporaneità del rapporto di lavoro e l’inquadramento proprio dello schema contrattuale dell’apprendistato, in relazione alla funzione formativa sua propria, con le correlate conseguenze sul piano retributivo, in concomitanza alla situazione della figlia di giovanissima età (ventunenne) e alle eventuali, potenziali, aspirazioni della stessa ad intraprendere un percorso formativo in altro ambito lavorativo, rendono del tutto prematuro considerare il raggiungimento della piena indipendenza economica della predetta figlia, peraltro pacificamente convivente con la madre, così da determinare la revoca del contributo per il mantenimento a carico del padre nonché, conseguentemente, dell’assegnazione della casa coniugale alla madre reclamante.

 

Riforma ordinanza presidenziale - Riduzione del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne assunto con contratto di apprendistato - Ripristino della assegnazione della casa coniugale - Conferma del contributo per il mantenimento del coniuge

 

Rif. Leg. Artt. 4 e 5 Legge 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 737 e ss. c.p.c. (ante Riforma Cartabia)

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La Corte d'Appello di Firenze, nella fattispecie, si pronuncia sul reclamo promosso avverso l'ordinanza emessa, nel contesto del giudizio di divorzio instaurato dal coniuge della reclamante, dal Presidente del Tribunale di Pisa in data 26 gennaio 2022, il quale, previa acquisizione delle buste paga della figlia (assunta con contratto di apprendistato e retribuzione mensile di circa Euro 1200,00), aveva ritenuto il raggiungimento della indipendenza economica da parte della stessa, così revocando il contributo per il suo mantenimento già posto a carico del padre, nonché, conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, confermando le condizioni della separazione quanto all’assegno in favore di quest’ultima.

La Corte di Appello, riportandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza n. 407 del 11 gennaio 2007; conf. Ord. n. 19077 del 15 luglio -14 settembre 2020), ritiene non dimostrato il conseguimento della piena indipendenza economica da parte della figlia, assunta con contratto di apprendistato, dietro la retribuzione di Euro 1.150,00 mensili.

I redditi conseguiti dalla predetta, tuttavia, costituiscono il presupposto per la relativa, congrua, limitazione del contributo dovuto dal padre, mediante versamento diretto alla figlia entro il giorno dieci di ogni mese, fermo restando l'onere del medesimo genitore di sostenere integralmente le spese straordinarie occorrenti per la medesima, come già stabilito in sede separativa.

Ne consegue la riforma della ordinanza presidenziale anche ai fini del ripristino della assegnazione della casa coniugale alla reclamante in termini correlati alla persistente situazione di convivenza della madre con la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente.

L'ordinanza reclamata viene confermata quanto alla disposta conservazione del contributo per il mantenimento della coniuge già previsto in sede separativa, non risultando adeguatamente dimostrata alcuna modifica delle condizioni delle parti idonea a determinare, in sede di reclamo, l’aumento dell’assegno di mantenimento già stabilito.

autore: Fossati Cesare