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Niente rimborso anche se le spese traggono provvista in un conto cointestato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2023 n. 28772

Lunedì, 23 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Separazione dei coniugi
Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2023 n. 28772 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Crolla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. -che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun il diritto al rimborso.

Correttamente sia il Tribunale che la Corte d’Appello meneghina hanno rigettato il ricorso del marito che non aveva superato la presunzione legale di cui all’art. 1298 cc, essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell’intera famiglia e che alla formazione della provvista non avesse contribuito in via esclusiva l’attore. La moglie al contrario aveva dimostrato che molti prelievi erano stati utilizzati per far fronte alle necessità familiari o mediche.


Separazione - Accordi di indirizzo familiare - Conto corrente – Rif. Leg. artt. 143, 316-bis, 1298 e 1854 cod. civ.; artt. 112, 115 e 132 c.p.c.
 

autore: Cianciolo Valeria