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Inammissibile l'intervento del figlio economicamente indipendente nel giudizio di divorzio dei genitori. Tribunale di Pisa, Ord. 4 ottobre 2023

Mercoledì, 11 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Pisa
Trib. Pisa, est. La Spina, ord. 4.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un procedimento attinente allo status, quale quello di divorzio, è ammissibile soltanto la costituzione delle parti legate dal vincolo matrimoniale, non avendo i figli legittimazione all’intervento né autonomo né ad adiuvandum.

divorzio - figlio maggiorenne - intestatario assegno - chiamata in causa

Rif. Leg.: Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

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Il provvedimento de quo viene emesso dal Tribunale di Pisa nell'ambito di un sub - procedimento aperto nel contesto di un giudizio di divorzio nel quale, già pronunciata sentenza sullo status, il padre chiede la revoca del contributo al mantenimento della figlia, maggiorenne, economicamente indipendente e residente in altra città insieme al compagno.  

A fronte dell'istanza avanzata dal ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, intestataria dell'assegno di mantenimento, il Giudice oppone la carenza di legittimazione della stessa all'intervento autonomo o ad adiuvandum.

autore: Fossati Cesare