La proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile non incide sulla spettanza della quota del tfr. Corte d’Appello di Ancona, 3 maggio 2023
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Non incide sulla spettanza della quota di trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento, ovvero dopo che sia cessato il rapporto di lavoro, in quanto anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda di revoca con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto.
Assegno divorzile – revoca - tfr
Rif. Leg.: Artt. 5 e 12 bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
§§
Il provvedimento de quo viene pronunciato dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. e ss. all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione investita della questione relativa alla correttezza della valutazione giuridica operata dalla Corte territoriale sulle reciproche situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.
Nel merito vengono applicate le regole esplicitate dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto fondate le censure relative alle ripercussioni sulle condizioni economiche del ricorrente del peggioramento delle condizioni economiche della seconda moglie, che comportava maggiori oneri per il marito per il suo mantenimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la documentazione fiscale era stata acquisita al processo e offerta al contraddittorio delle parti. Per di più la Corte territoriale aveva omesso di considerare la fondamentale circostanza delle cronicità delle patologie del ricorrente, decisiva ai fini della statuizione sull'assegno divorzile, in quanto comportante spese mediche continuative, suscettibili di incidere sulle disponibilità economiche del medesimo.
Da ciò consegue la revoca dell'assegno divorzile a decorrere dalla domanda giudiziale.
autore: Fossati Cesare
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