Divieto di avvicinamento per l'ex coniuge stalker. Tribunale di Ancona, GIP, 19 settembre 2023
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In materia di atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, legittimamente può essere imposta allo stalker la misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p., costituendo tale misura l'indispensabile ostacolo alla reiterazione dell'agire criminoso in esame da parte dello stesso, al quale viene nel caso di specie prescritto non solo di non avvicinarsi all'abitazione ove dimora la persona offesa, ma altresì di non avvicinarsi ad alcuno dei luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima e dalla figlia.
Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi a indicare tale distanza.
atti persecutori - reiterazione - esigenze cautelari
Rif. Leg.: art. 612-bis c.p. e 282-ter, comma 1, c.p.p.
Coniugi divorziati - atti persecutori 612 bis cpp – ordinanza di applicazione di misura cautelare in sede penale ai sensi dell’art. 282 ter cpp
Il GUP del Tribunale di Ancona ha applicato la misura del divieto di avvicinamento dell’imputato, ex coniuge della parte offesa, a meno di 200 metri dall’abitazione della stessa, mantenendo tale distanza minima da quest’ultima e dalla figlia, dai luoghi dalle stesse frequentati, con divieto di comunicare con le medesime con qualsiasi mezzo (telefono, internet, social network, chat e messaggi).
La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM si basa su condotte reiterate di molestia e minaccia, tali da procurare nella parte offesa perdurante e grave stato di ansia e un fondato timore per l’incolumità, idonee a costringere l’ex coniuge parte offesa a modificare le proprie abitudini di vita. Tali condotte si sono concretizzate nell’invio di decine di messaggi al giorno, sia di testo, sia audio che fotografie ma anche biglietti cartacei, questi ultimi lasciati quotidianamente affissi alla cassetta della posta di parte offesa ma anche di altri condomini. I messaggi sono stati anche appesi in altri luoghi pubblici del comune di residenza di entrambi (supermercati, fermate dei servizi di linea, scuole).
Il GUP ha ritenuto esistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base della denuncia querela, delle successive integrazioni e produzioni documentali ma anche della sostanziale ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, interrogato nel corso delle indagini. È stata pertanto riconosciuta la sussistenza delle esigenze cautelari, visto che la sistematicità e quotidianità delle condotte, protratte per anni, lascia ritenere che l’imputato non si asterrà in futuro da tenere comportamenti analoghi ma è probabile che li acuirà, ponendo in essere condotte anche più gravi.
Si ringraziano per la segnalazione del provvedimento gli avvocati Alessandro Antonelli del Foro di Ancona, che ne ha curato l’annotazione, e l’avv. Daniela Giampieri Presidente ONDIF Sez. Ancona
autore: Fossati Cesare
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