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Sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti che hanno un valore etico e morale - Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 ottobre 2023 n. 27750

Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 ottobre 2023 n. 27750 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Moscarini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sono pacificamente soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione la proprietà di un bene, ed è ammissibile la revocatoria del trasferimento effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale omologata.
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti".
Ai sensi dell'art. 348 ter, IV co. c.p.c., è esclusa la ricorribilità in cassazione in presenza di pronuncia cd. "doppia conforme", non dando conto la ricorrente della solo asserita ma indimostrata differenza tra gli elementi di fatto posti a base della decisione di primo e secondo grado.

 
Separazione dei coniugi – Accordi negoziali - Trasferimento dei beni alla ex moglie - Azione revocatoria – Consilium e scientia fraudis - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Rif. Leg. artt. 2901 e 2729 cod. civ.; art. 348 ter, IV co. c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria