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Ammissibile l’intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione. Tribunale di Ravenna, 7 settembre 2023

Si ringrazia l'avv. Lia Biscottini, associata Ondif sezione ravennate

Mercoledì, 27 Settembre 2023
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Ravenna
Tribunale di Ravenna, Est. Galante, sentenza 07.09.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Ravenna, 7.09.23, massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di separazione nel quale sia assunto in via provvisoria ed urgente un provvedimento limitativo della frequentazione nipoti-nonni, va dichiarata l’ammissibilità dell’intervento volontario degli ascendenti, stante le possibili negative ricadute sul rapporto fra questi.

È quanto sancito dal Tribunale di Ravenna, che ha altresì chiarito la duplice verifica demandata in tal caso al giudice del conflitto familiare, chiamato in via preliminare a verificare l’assenza di pregiudizi per i minori nel mantenimento del rapporto con i nonni, e quindi, in caso di esito positivo, ad accertare il vantaggio che deriverebbe ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza tuttavia alcuna possibilità di imporne la frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti, che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, dovendosi in tal caso al più individuare strumenti volti a favorire la ripresa/prosecuzione dei rapporti, nell’ottica della modulazione delle relazioni.

Separazione personale dei coniugi – ascendenti - intervento - tutela cautelare – provvedimenti convenienti – curatore speciale

Rif. Leg.: art. 105 c.p.c. – art. 337-ter c.c. 333 c.c. – art. 473-bis.8 cpc

 

autore: Fossati Cesare