Il grand enfant può organizzare il regime a lui più confacente. Tribunale di Gorizia, 6 settembre 2023
Giovedì, 21 Settembre 2023
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Minori
| Affidamento dei figli
| Merito
Sezione Ondif di Udine
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Nel procedimento promosso secondo il vecchio rito, sono inammissibili la domanda di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili nonché la richiesta di restituzione di somme corrisposte per l'acquisto della casa familiare nel corso di una convivenza.
L'affidamento condiviso, proposto dal Ctu, va confermato nonostante la conflittualità dei genitori, causa di disturbi alimentari di una figlia, atteso che la stessa ha riconosciuto le loro capacità genitoriali e l'organizzazione di un ambiente affettivo per lei significativo. In ordine al diritto di visita materno, considerato che la minore ha ormai raggiunto 16 anni viene rimessa a lei la libera scelta sui tempi di permanenza con la madre, atteso che il c.d. grand enfant può egli stesso organizzare con i genitori i tempi e modi della frequentazione.
figli non matrimoniali - sequestro conservativo - domanda di restituzione - affido e regime di frequentazione - libera scelta
Rif. Leg.: artt.317 bis c.c., 337 sexies c.c , 671 c.p.c.
autore: Fossati Cesare
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