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CEDU. In Italia i presupposti legittimanti l’ammonimento devono garantire la difesa - CEDU, Sez. I, 22 giugno 2023 - Germano c. Italia

Secondo la CEDU, i giudici del nostro Paese devono garantire un “sufficient judicial review” sulla legittimità e sulla proporzionalità dell’ammonimento.
Ma la vittima non conta?

CEDU, Sez. I, 22 giugno 2023 - Germano c. Italia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il questore deve indicare nel processo verbale dell’ammonimento le basi giuridiche e fattuali che giustificano la misura dell’ammonimento.
Secondo la Corte EDU, il quadro giuridico italiano in tema di ammonimento, difetta di alcune garanzie contro l’arbitrarietà, non essendo possibile alla luce del quadro normativo attuale, ottenere il riesame o la revoca della misura: infatti, i tribunali amministrativi interni hanno ritenuto che l’ammonimento sia un provvedimento “istantaneo”, non soggetto a riesame o revoca.
La Corte EDU ha concluso che il ricorrente è stato escluso dal processo decisionale in misura significativa in assenza di comprovate ragioni d’urgenza, che le autorità interne non hanno fornito motivi pertinenti e sufficienti a giustificazione della misura e che, alla luce della modalità del riesame svolto dal Consiglio di Stato, le garanzie fornite al ricorrente erano limitate. In definitiva, le autorità non hanno accordato al ricorrente una protezione legale adeguata contro gli abusi, alla quale egli aveva diritto secondo il principio dello Stato di diritto vigente nelle società democratiche. Non si può dunque ritenere che l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare fosse “necessaria in una società democratica” ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione.
Conseguentemente vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Si allega la sentenza in lingua italiana.

Stalking – Ammonimento del questore – Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo - Rif. Leg. art. 8 CEDU; art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 8 della Legge 23 aprile 2009 n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori); art. 53 della Convenzione di Istanbul

autore: Cianciolo Valeria