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Affido esclusivo al genitore non collocatario e curatore speciale con incarico di coordinazione genitoriale. Tribunale di Bari, 7 agosto 2023

Mercoledì, 9 August 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | mediazione | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Est. Nocera, Ord. 7.08.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito di un subprocedimento promosso ai fini della modifica dei provvedimenti presidenziali assunti in giudizio di separazione, a fronte di condotte genitoriali fortemente ostacolanti la relazione con l'altro genitore, il giudice può intervenire in modifica dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, disponendo una serie di rimedi atti a costringere il genitore a modificare il proprio comportamento e nello specifico:
- modifica il regime di affidamento da condiviso ad esclusivo a favore del genitore non collocatario a fini di ripresa della relazione;
- monitoraggio dei servizi sociali del territorio;
- sospensione della responsabilità genitoriale in capo al genitore responsabile delle attività ostacolanti;
- presa in carico del genitore ostacolante da parte del CSM con obbligo di riferire al Tribunale circa l'adesione della paziente alle prescrizioni terapeutiche;
- conferma della nomina del curatore speciale con attribuzione alle stesso di compiti di coordinazione genitoriale e di rappresentanza sostanziale, quali:
  • verificare circa il rispetto del calendario di incontri e che il papà possa esercitare la responsabilità genitoriale rispetto alle scelte di vita riguardanti l’educazione, la salute e le attività scolastiche ed extra scolastiche;
    • redigere un piano genitoriale rispondente ai bisogni dei minori e verificare il rispetto di questo da parte dei genitori;
    • verificare l’avvenuta presa in carico della madre da parte del CSM e che la stessa lo frequenti con regolarità;
    • verificare l’avvio da parte dei genitori di un percorso di psicoterapia individuale ed il suo andamento;
    • valutare la possibilità che i minori seguano un percorso di sostegno che li aiuti a valorizzare ed accogliere la presenza del padre nel loro percorso di vita;
    • interfacciarsi con i S.S. del comune al fine di supportare e facilitare la ripresa ed il mantenimento dei rapporti padre-figli;
    • relazionare a questo G.I. nell’ambito del procedimento di separazione con relazione scritta trimestral;
- conferma del collocamento prevalente materno e del contributo paterno al mantenimento;
- diritto di visita disciplinato secondo regime indicato dalla CTU con incarico ai Servizi di avviare la ripresa dei contatti;
- prescrizione ad entrambi i genitori di effettuare un percorso di psicoterapia individuale nonchè un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri individuali ed un percorso di mediazione pacifica dei conflitti;
- prescrizione che i minori, al fine di recuperare il rapporto con la figura paterna, effettuino con la massima sollecitudine un percorso di colloqui tra padre e figli presso uno psicoterapeuta scelto dai genitori (anche del centro famiglia territorialmente competente) per un percorso di sostegno psicologico e per il recupero della presenza della figura paterna nella loro vita, il tutto con frequenza settimanale per un periodo di almeno un anno, da eventualmente incrementare.

separazione dei coniugi - subprocedimento - modifica delle condizioni - ctu - responsabilità genitoriale - prescrizioni - affidamento esclusivo
Rif. Leg.:  art. 155-bis c.c. - art. 333 c.c. - art. 38 disp. att. c.c.


autore: Fossati Cesare