inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Cambio di fede, se le violazioni sono oggettive c’è l’addebito. Cass. Sez. I, Ord. 10 luglio 2023 n. 19502

Cass. Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 10.07.2023 n.19502 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’omesso esame di un documento, seppure prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, quale l’estratto contributivo, assume rilievo decisivo al fine di verificare la permanenza di un obbligo di mantenimento a carico del padre e l’autosufficienza economica del figlio, per cui la sua mancata considerazione è deducibile in sede di legittimità ed è fondata, se la parte dimostra che il documento è stato formato in data successiva all’instaurarsi del giudizio e la sua produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.

Il mutamento di fede religiosa, configurandosi come esercizio dei diritti fondamentali, non può di per sé costituire motivo di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i doveri di coniuge, nel qual caso la loro violazione può assumere rilevanza a sé ai fini dell’addebito della separazione.

 

Separazione – mantenimento figli – sopraggiunta autonomia - prove in sede di appello – limiti e condizioni.

Addebito – fede religiosa – violazione dei doveri che discendono dal matrimonio – comportamenti - valutazione

Rif. leg.: artt. 337-quinquies c.c. – 143 c.c. – 19 Cost. - 345, comma 3, c.p.c.

autore: Fossati Cesare