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Mantenimento del figlio maggiorenne. In un caso di depressione, la Cassazione riassume lo stato dell’arte - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023 n. 16327

Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023 n. 16327 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento.
Di tale principio espresso dalla Cassazione n. 17183 del 2020 (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17509393/finiti-gli-studi-e-imprescindibile-che-un-figlio-si-cerchi-u.html) e richiamato dall’ordinanza in esame, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione. La decisione impugnata non recando una spiegazione adeguata e ragionevole dello stato depressivo della ragazza - poco significativo se rapportato alle descritte tipologia e finalità del farmaco prescrittole – che non le avrebbe consentito la diligente prosecuzione degli studi, è stata cassata.

Mantenimento dei figli – Riduzione del mantenimento dei figli – Principio di autodeterminazione - Rif. Leg. artt. 147, 315-bis, 337-ter, 337-septies, 2697 cod. civ.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; artt. 9 e 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

 

autore: Cianciolo Valeria