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Legittimo il versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non abita più col genitore collocatario. Tribunale di Bari, 16 maggio 2023

Si ringraziano le colleghe della sezione Ondif barese Rossana Rignani per l'invio del provvedimento e Maria Elena Casarano per la sua massimazione

Mercoledì, 31 Maggio 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Est. De Simone, decreto 16.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Bari, 16.05.23, massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trasferimento del figlio maggiorenne presso abitazione diversa da quella del genitore allocatario rappresenta una circostanza nuova che giustifica la richiesta di revisione degli accordi di divorzio e legittima il genitore obbligato alla contribuzione al versamento dell’assegno direttamente al figlio, con decorrenza dalla data del trasferimento. La ordinaria corresponsione dell’importo all’altro genitore, infatti, costituirebbe un motivo di ingiusto arricchimento per l’ex collocatario ove sia accertata (o non contestata) la assenza di esborsi economici in favore del figlio in ragione della cessata convivenza.

Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio il giudice è tenuto all’esame di ogni obiettivo e comprovato mutamento delle condizioni relative alle parti coinvolte da cui sorga la necessità di riequilibrare le rispettive posizioni poiché tale procedimento rappresenta un giudizio nuovo, finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, se questa è in grado di creare un significativo squilibrio della situazione patrimoniale.

 

Modifica delle condizioni economiche di separazione o divorzio circostanze sopravvenute - mantenimento del figlio maggiorenne cessazione della coabitazione - genitore collocatario intervento adesivo del figlio maggiorenne novum iudicium

Rif. Leg.: art. 9 L. n. 898/70 – art. 156 c.c. - art. 337 septies c.c. -  art, 282 c.p.c.- art. 741 c.p.c.

Nel caso di specie, il padre di una ragazza maggiorenne chiedeva, in sede di modifica delle condizioni economiche di divorzio, di poter versare direttamente alla figlia, non più convivente con la madre, l’assegno di mantenimento statuito dal giudice del divorzio. Condizione che, peraltro, era stata già fattivamente attuata, con il consenso della giovane, già qualche tempo dopo il suo trasferimento presso l’abitazione dei nonni.

Il ricorrente aveva inizialmente proposto all’ex moglie la definizione della questione con un accordo stragiudiziale o una domanda congiunta senza, tuttavia, riuscire a raccoglierne il consenso.

Nel procedimento di revisione, in cui interveniva la figlia confermando la propria volontà di proseguire nella ricezione diretta dell’assegno da parte del padre e le circostanze che la avevano determinata, si costituiva la madre della ragazza sostenendo di non aver mai approvato tale modalità di contribuzione economica per averla sempre ritenuta diseducativa; la resistente, pur senza opporsi all’istanza dell’ex coniuge, chiedeva che il versamento diretto fosse disposto con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo.

In sede di revisione trovano pieno accoglimento le istanze del padre ricorrente poiché, secondo i giudici, la cessazione della convivenza con la figlia aveva fatto cessare il diritto della madre a ricevere le somme destinate alla ragazza, sicché la previsione di una decorrenza dell’obbligo a partire dal deposito del ricorso (anziché da quella del trasferimento della figlia presso i nonni) avrebbe determinato un illegittimo arricchimento della resistente, condannata in questa sede anche alle spese in favore sia dell’ex coniuge ricorrente che della figlia intervenuta.

autore: Fossati Cesare