inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Addebito. Il riferimento alla legge abrogata non esclude la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2023, n. 13121

Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2023, n. 13121 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Legittima l'utilizzazione delle fotografie dei messaggi telefonici per valutare l’addebito della separazione, pur applicando una disposizione abrogata nel 2018, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 27, comma 1, lett. a), n. 2).

Il riferimento alla legge abrogata non esclude la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva alla stregua dell’art. 24 cost. art. 24 e dell'art. 51 c.p., ma anche alla luce delle nuove regolamentazioni emanate dall'Autorità Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio
In tema di separazione, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

 

Addebito della separazione – Violazione dell'obbligo di fedeltà - Onere della prova - Violazione del diritto alla privacy – Rif. Leg. artt. 151, 156 e 2697 cod. civ.; art. 30 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; art. D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

autore: Cianciolo Valeria