Pactum fiduciae statico intercorso fra coniugi. Corte d’Appello di Venezia 8 marzo 2023
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Va riconosciuto in termini di pactum fiduciae tra le parti, avente il contenuto dell'atto ricognitivo, l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario, per averlo questi acquistato da un terzo, senza che sia richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
Esso, pertanto, può anche essere stipulato verbalmente, sicché l'atto denominato dalle parti "Riconoscimento di debito" deve ritenersi un documento ricognitivo del precedente patto fiduciario
Acquisto esclusivo – riconoscimento di debito - Fondo patrimoniale – patto fiduciario
Rif. Leg.: art. 1988 c.c. – 2932 c.c.
autore: Fossati Cesare
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