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Revocabile il vincolo di destinazione apposto ad un bene anche se vi è un figlio disabile - Corte d'appello Firenze, sent. 11 ottobre 2022, n. 2240

Il beneficiario del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. (figlio disabile della costituente) non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del vincolo in quanto non acquisisce alcun diritto reale sul cespite oggetto del vincolo, essendo soltanto destinatario di un atto che produce effetti favorevoli nei suoi confronti.
L’atto di destinazione di un bene volto a soddisfare interessi meritevoli, fra i quali è compreso anche quello di tutela delle persone con disabilità, ed è altresì idoneo a sottrarre il bene alla massa creditoria estranea allo scopo del vincolo di destinazione.
La prevalenza del principio di tutela delle esigenze delle persone affette da disabilità rispetto a quello di tutela dei creditori rappresenta la ratio sottesa all’istituto, ma non può essere ulteriormente richiamata al fine di sottrarre all’azione revocatoria atti che sono stati realizzati ad hoc, anche per sottrarre il bene gravato dal vincolo all’azione dei creditori per debiti contratti e già esistenti o posti in essere nella consapevolezza di arrecare un danno ai medesimi creditori.


Vincoli di destinazione – Rif. Leg. art. 2645-ter cod.civ.