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Trust. Il vincolo non determina alcun incremento patrimoniale sia per il disponente sia per il trustee - Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 13 marzo 2023 n. 7212

Per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale, ma in misura fissa, ed è, per l'imposta sulle donazioni, neutro.
Per le imposte ipotecaria e catastale vale il principio per cui l'atto di dotazione determina effetti traslativi non definitivi e non pieni, ma transitori e limitati dal vincolo di destinazione allo scopo del trust, dacché l'applicazione delle suddette imposte in misura fissa e  non proporzionale, essendo l'applicazione in misura proporzionale prevista per la  trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi".


Trust – Effetto segregativo – Imposte – Rif. Leg. art. 2 comma 47 D.L. 3 ottobre 2006 n. 262