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Sospensione condizionale della pena compatibile con il fallimento della messa alla prova. Corte di Appello di Milano, Sez. pen. Min., Sent. 15 dicembre 2022

Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime una contraddizione, trattandosi di istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica - che si verifica, per il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, mentre per la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge - così da consentire al giudice la scelta dello strumento più utile per consolidare nel minore sia le controspinte psicologiche al reato, sia le basi di un suo pieno recupero.

Lesioni personali; Rissa - Perdono giudiziale - Sospensione Condizionale della pena - Fallimento del percorso di MAP - Funzione di prevenzione speciale della pena – risocializzazione - Aggravanti specifiche - Attenuanti generiche.

Conforme: Cass. pen. Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 16017.

Rif. Leg.: Artt. 582, 585, 588, 62 bis, 81, 110, 163, 169 c.p.

Venerdì, 3 Marzo 2023
Giurisprudenza | Diritto penale minorile | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello, Sez. Pen. Min., Est. Arceri, sentenza 15.12.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame promosso avverso la sentenza n. 122/ 2022 emessa dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito di giudizio abbreviato che ha condannato l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione, previa concessione della diminuente della minore età, equivalente alle aggravanti contestate, con esclusione del perdono  giudiziale e del beneficio della sospensione condizionale della pena e con esclusione delle attenuanti generiche, riportandosi ai precedenti giurisprudenziali sul tema (Cfr. Cass. Pen. n. 7709/1989), esclude nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per il perdono giudiziale richiesto in via principale, in ragione dei dati prognostici negativi derivanti dal comportamento processuale dell'imputato, che ha dimostrato scarsa presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte e non ha saputo dare giusto valore alle opportunità di ravvedimento e di reinserimento sociale offertogli con l'accoglimento della sua istanza di MAP.

La Corte di Appello ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso e avvalorato da numerose pronunce di legittimità, secondo il quale l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena postula che il giudice, nella valutazione discrezionale rimessagli, tenga conto delle qualità soggettive del reo, del suo eventuale ravvedimento ed altresì della gravità del reato commesso. Tale valutazione è strettamente connessa alla funzione rieducativa propria della pena (Cfr. Cass. pen. Sez. III, 6 luglio 2016, n. 42737). Il beneficio detto esplica indubbiamente anche una funzione di prevenzione speciale se si considera che lo stesso invita il reo al ravvedimento e al virtuoso reinserimento nella società, incombendo sullo stesso il monito dell'espianda sanzione, nel caso in cui dovesse nuovamente ricadere in condotte devianti (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2017 n. 28690).

La valutazione compiuta dal giudice nel concedere o meno la sospensione condizionale prescinde, dunque, dai requisiti e dai presupposti che caratterizzano l'istituto della messa alla prova (Cfr. Cass. Pen. n. 37860 del 6 ottobre 2021): in particolare, le valutazioni che presiedono alla concessione di quest'ultima debbono precedere il processo e sono intese ad evitarlo, laddove vi siano segnali di rimeditazione, da parte del minore, delle ragioni della devianza e vi sia la sua disponibilità a seguire un percorso di recupero. Di contro la valutazione ai sensi dell'art. 163 c.p. si sostanzia in un giudizio prognostico precario e retrattabile, fondato su un accertamento di responsabilità consolidato svolto in esito al giudizio e vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario.

Si tratta di valutazioni differenti, del tutto autonome tra loro, per cui anche laddove il minore abbia dimostrato di non cogliere le opportunità di recupero offerte in fase di messa alla prova, il giudice può, non di meno, sulla scorta degli elementi emersi in fase di condanna, formulare comunque una prognosi favorevole sulla futura capacità dell'imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati, purché, ovviamente, ricorrano i presupposti di cui all'art. 163 c.p.

Fatta eccezione per la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quanto a tutto il resto viene a trovare conferma la sentenza impugnata.

autore: Fossati Cesare