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Trust. Nessuna imposta anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione - Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 28 febbraio 2023 n. 6047

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale, tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione e che nelle more l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve per il conferente in un'auto-restrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione, e per il trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai suoi beni personali
In ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, sia ai fini dell’imposta di donazione che di quelle proporzionali di registro ipotecaria e catastale, non andrà mai anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale del bene al beneficiario.



Trust – Trust auto-dichiarato - Vincoli di destinazione - Imposta di donazione, registro e ipocatastale Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario - Necessità - Fondamento– Rif. Leg. art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262; art. 53 Cost.; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, art. 9.

Martedì, 28 Febbraio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Trust - Dopodinoi
Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 28 febbraio 2023 n. 6047 – Pres. Paolitto, Cons. Rel. Balsamo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza ha ribadito un orientamento ormai granitico sul punto secondo il quale la costituzione del vincolo di destinazione, di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

autore: Cianciolo Valeria