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L'atto di costituzione di trust a beneficio dei figli è una donazione indiretta - Tribunale Roma, Sez. XVII, sent. 12 gennaio 2023, n. 515

Il trust auto-dichiarato non è di per sé nullo in quanto non è necessario che la disponente e il trustee siano persone diverse, né è causa di nullità la circostanza che la disponente-trustee si riservi alcune prerogative beneficiarie (la disponente-trustee aveva mantenuto la residenza nell’immobile). Inoltre, non può ritenersi simulato se non viene fornita alcuna prova dell’esistenza di un accordo simulatorio fra la disponente-trustee e i beneficiari né tantomeno viola il divieto dei patti successori.
L'atto di costituzione di trust e contestuale conferimento di beni immobili, analogo ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale, é una donazione indiretta se fatta a beneficio dei figli in quanto i beni immobili conferiti al trust, già di proprietà della disponente e trustee sono destinati in via esclusiva a garantire attraverso l'operato futuro del trustee la sicurezza economica dei beneficiari senza che la disponente abbia ricevuto un corrispettivo per tale conferimento e va quindi qualificato ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 cod. civ. come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che non é richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da parte dei beneficiari del trust essendo sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio da parte della disponente debitrice. 



Trust – Trust a beneficio dei figli – Donazione indiretta – Rif. Leg. artt. 2740 e 2901 cod. civ.; Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985