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Trust. Tutela dei diritti dei legittimari del disponente solo con l’esercizio dell’azione di riduzione - Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 febbraio 2023 n. 5073

La tutela dei diritti dei legittimari del disponente, pregiudicati dall’istituzione del trust, è possibile con l’esercizio dell’azione di riduzione
Se il trustee ha eseguito programma del disponente e a esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari.
Se il trust è “in fase di esecuzione”, essendo il trustee titolare del patrimonio vincolato in trust, l’esercizio dell’azione di riduzione deve rivolgersi nei confronti dello stesso trustee.
Il beneficiario del trust è legittimato passivo se è stato individuato, anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito. In tal caso, infatti, è differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario e il legittimario leso può agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali dirette al beneficiario.
Il trustee è legittimato passivo oltre che nei cosiddetti trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari, nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione. In tal caso occorre infatti, contemperare la certezza dell’esistenza di una liberalità lesiva, con l’incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario.



Successione – Trust – Trust discrezionale – Legittimari – Lesione della Legittima – Programma destinatorio - Azione di riduzione – Nullità del trust – Non sussiste -  Rif. Leg. artt. 549, 631, 778, 1343, 1344, 1345 e 1418 cod. civ.; artt. 13 e 15 Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985