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Mantenimento del figlio maggiorenne: l’obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358; Pres. Acierno, Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (FF)



Mantenimento dei figli – Mantenimento del figlio maggiorenne – Presupposti; Rif. Leg. Art. 337-quinquies c.c.

autore: Ferrandi Francesca