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Rompere il legame di un bambino con la sua famiglia equivale a tagliare le sue radici. CEDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022

L’interesse superiore del minore impone di conservare i legami tra lui e la sua famiglia, tranne nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente indegna. Solo circostanze decisamente eccezionali possono portare alla rottura del legame familiare.

Contrasta con la tutela del minore il fatto che non vi sia stata alcuna verifica della conformità degli incontri alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, né garanzie di un ambiente protettivo per i bambini, con conseguente alterazione dell’equilibrio psicologico di questi ultimi, privati di un supporto psicologico.  (CF)

Cedu – minori – alienazione – violenza – responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: Art. 8 Cedu

CEDU 10.11.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
CEDU, IM e altri c.Italia - domanda 25426/20 CEDU, IM e altri c.Italia - domanda 25426/20

La Corte EDU rileva la mancata considerazione della violenza domestica nelle decisioni dei tribunali in materia di affidamento e di accesso, la mancata garanzia di visite sorvegliate in sicurezza.

Nonostante la decisione del tribunale per i minorenni che autorizzava gli incontri in condizioni di stretta protezione e alla presenza di uno psicologo, questi incontri non si sono svolti secondo le modalità indicate dal tribunale.

Per quattro mesi il tribunale non ha risposto prontamente alle richieste dei servizi sociali e della ricorrente che segnalavano che i luoghi scelti per gli incontri non erano idonei.

Quando la madre ha deciso di non portare più i propri figli a questi incontri per tutelarli dalle violenze, il tribunale ha deciso di considerarla un genitore ostile al ristabilimento di una relazione padre-figli e di sospendere la sua responsabilità genitoriale, senza neppure considerare le sue argomentazioni, senza bilanciare i diversi interessi in gioco.

Nonostante tutte le segnalazioni il tribunale è intervenuto a sospendere gli incontri solo a distanza di un anno e nove mesi.

E’ emersa anche la contraddittorietà delle sentenze emesse dalle diverse autorità giudiziarie: tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e corte d’appello.

autore: Fossati Cesare