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Rettificazione del sesso. Non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio dei caratteri sessuali anatomici - Tribunale di Siena, sent. 16 settembre 2022 n. 776

La mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione del sesso, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L’art. 1 comma 1, L. 14 aprile 1982, n. 164, costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
L’autorizzazione all’adeguamento dei caratteri sessuali non assurge a presupposto processuale, né a condizione dell’azione di rettifica di stato civile.
Il Tribunale senese ha così aderito alla nota sentenza della Cassazione Civile, 20 luglio 2015 n. 15138 che ha statuito il seguente principio: “Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1, L. n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima L. n. 164/1982, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. (VC)


Rettificazione del sesso – Mutamento dei caratteri sessuali – Demolizione dei caratteri primari – Non necessità - Rif. Leg. artt. 1 e 3 della L. 14 aprile 1982, n. 164; art. 8 CEDU