Sulla fruizione di un periodo di congedo straordinario in assenza del necessario provvedimento autorizzativo dell'INPS - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 06 settembre 2022, n. 26196
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Secondo quanto stabilito dalla L. n. 104 del 1992, art. 33 comma 7 bis, sussiste la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’articolo appena richiamato, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Nessun rilievo, infatti, può essere attribuito al fatto che, in passato, l’azienda abbia tollerato l’assenza del dipendente a fronte della sola produzione dell’istanza presentata all’INPS. (FF)
Previdenza – Congedo straordinario per assistere la madre – Licenziamento; Rif. Leg. L. n. 104 del 1992.
autore: Ferrandi Francesca
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