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Successioni. Cointestazione del conto corrente e presunzione di contitolarità  delle somme depositate - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 27 luglio 2022, n. 23403

Lunedì, 22 August 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Donazione | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, Sent., 27 luglio 2022, n. 23403; Pres. D’Ascola, Rel. Cons. Scarpa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell’art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. (FF)


Divisione – Successione – Conto corrente cointestato; Rif. Leg. Artt. 737, 1854 e 1298 c.c.

autore: Ferrandi Francesca