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Ricongiungimento familiare. La minore età  non è una condizione prevista dalla legge - Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent., 1 agosto 2022, n. 273/20

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, in caso di ricongiungimento familiare di genitori con un rifugiato minore non accompagnato, in forza dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della medesima direttiva, il fatto che tale rifugiato sia ancora minorenne alla data della decisione sulla domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare presentata dai genitori del soggiornante non costituisce una "condizione" ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il cui mancato soddisfacimento consente agli Stati membri di respingere una tale domanda. Inoltre, dette disposizioni, lette alla luce dell'articolo 13, paragrafo 2, della suddetta direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in un'ipotesi siffatta, il diritto di soggiorno dei genitori interessati cessa non appena il figlio raggiunge la maggiore età.
L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che, per ritenere sussistente una vita familiare effettiva, ai sensi di tale disposizione, nel caso del ricongiungimento familiare di un genitore con un figlio minorenne che abbia ottenuto lo status di rifugiato, qualora tale figlio sia divenuto maggiorenne prima dell'adozione della decisione sulla domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare presentata da tale genitore, la sola ascendenza diretta di primo grado non è sufficiente. Tuttavia, non è necessario che il figlio soggiornante e il genitore interessato convivano nello stesso nucleo familiare o vivano nella stessa casa affinché tale genitore possa beneficiare del ricongiungimento familiare. Visite occasionali, purché siano possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo possono essere sufficienti per ritenere che tali persone ricostruiscano relazioni personali e affettive e per attestare l'esistenza di una vita familiare effettiva. Inoltre, non si può neppure esigere che il figlio soggiornante e il genitore interessato si sostengano reciprocamente dal punto di vista economico. (VC)


 
Ricongiungimento familiare – Minori – Rif. Leg. Artt. 2, lettera f), 10, paragrafo 3, lettera a) e 16, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare; art. 8 CEDU