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Il principio di autoresponsabilità  sovraintende al mantenimento dei figli maggiorenni. Tribunale di Firenze, 19 luglio 2022

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni.  (CF)

Figli maggiorenni – mantenimento -  condizioni – onere della prova

Rif. Leg.: art. 337 septies c.c.

Trib. Firenze, Sez. I, Est. Tarchi, sentenza 19.07.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Respinta la richiesta di mantenimento delle due figlie ultra-maggiorenni nei confronti dei genitori: per una, già laureata, in ragione dell' avvenuta cessazione della convivenza con il padre per volontà ed iniziativa della stessa attrice che ha instaurato una stabile convivenza con il fidanzato da oltre quattro anni, dovendosi ritenere raggiunta da tempo una condizione di piena autonomia di vita, sia personale che professionale e quindi l'autosufficienza economica; la scelta infatti, di formare un autonomo nucleo familiare, connotato da caratteri di continuità e stabilità, è tale da elidere non solo l’onere di mantenimento che gravava già nei confronti del padre, ma anche quello nei confronti della madre.

A ciò va aggiunta la circostanza della conclusione del percorso formativo di studio e la possibilità di poter svolgere attività di praticante procuratore presso lo studio legale del compagno, avvocato, con l’effettiva possibilità di collaborare nell’attività forense con conseguente remunerazione.

Per l'altra figlia, iscritta per la quarta volta al terzo anno fuori corso della laurea triennale,  la richiesta dell'assegno di mantenimento nei confronti dei genitori va rigettata, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al principio di auto-responsabilità della prole ultramaggiorenne, per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento a favore del figlio che a causa di propria inerzia colpevole non abbia portato a termine in un ragionevole lasso di tempo gli studi universitari e che non si sia nemmeno attivato per la ricerca di un’occupazione; viene respinta quindi la richiesta anche della seconda figlia che nel corso dell’istruttoria non ha fornito alcuna prova non solo in ordine alla mancanza di indipendenza economica alla stessa non imputabile, ma anche in ordine all’aver curato, con ogni possibile impegno e diligenza, la propria preparazione scolastica o di avere con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro, anche a voler prescindere dalla offerta ‘lavorativa’ del padre di condurre un’azienda familiare, dalla stessa rifiutata in quanto ritenuta non adeguata o in linea con la propria vocazione o con il proprio indirizzo di studi.

Quanto, poi, alla richiesta di assegno alimentare di entrambe (domanda già dichiarata inammissibile in corso di causa), non è stata fornita alcuna prova dalle ricorrenti circa la sussistenza di un loro stato di bisogno, non essendo stata neanche dedotta la circostanza di aver richiesto o esservi visto rifiutare una qualche forma di sussidio statale, quale ad esempio il reddito di cittadinanza, con ciò manifestandosi o l’inerzia colpevole delle stesse ovvero dovendosi inferire la sussistenza di risorse reddituali /economiche tali da elidere la possibilità di accesso all’aiuto di Stato, ovvero l’insussistenza di un reale stato di bisogno, circostanze queste che escludono anche il diritto ad una prestazione alimentare come richiesto da ambo le ricorrenti con sub- procedimento cautelare in corso di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/12/2021, n.40882).

 

*Si ringrazia l’avv. Lucia Elsa Maffei, Presidente Ondif sez. Matera

 

autore: Fossati Cesare