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La mediazione promossa in vista del giudizio di divisione ereditaria suppone necessariamente la qualità  di erede - Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 01 aprile 2022, n. 10655

Martedì, 5 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | mediazione | Successioni
Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 01 aprile 2022, n. 10655; Pres. Lombardo, Rel. Cons. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa. Non c'è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede. (FF)


Successioni - Accettazione dell'eredità; Rif. Leg. Art. 476 c.c.

autore: Ferrandi Francesca