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In sede di istituzione del trust non sono applicabili le imposte proporzionali - Cass. Civ., Sez. Trib., ord., 14 marzo 2022, n. 8149

Il punto centrale della controversia è l'individuazione del presupposto impositivo a cui in maniera estremamente errata fa riferimento l’ormai superata difesa dell’Agenzia delle Entrate.
In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, D. L. 3 ottobre 2006, n. 262 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
La giurisprudenza, in un primo momento, ha interpretato l'art. 2, comma 47, L. n. 262/2006, nel senso che la norma sottolinerebbe «la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione» (Cass. sez. VI - 5, sent. n. 4482/2016). In questa sentenza venne, sul piano della costituzionalità della norma, affermato che l'atto negoziale istitutivo del vincolo denota una capacità contributiva e giustifica la tassazione a prescindere dalla "identificazione di un qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto e quindi - ad esempio-... (d)alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio.... L'atto negoziale (istitutivo del vincolo) esprime infatti una capacità contributiva ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l'arricchimento.
Successivamente altre decisioni di legittimità (Cass. n. 13626/2018; Cass. n. 31445/2018; Cass. n. 31446/2018; Cass. n. 734/2019), pur riconoscendo la non assoggettabilità del trust alla imposta di donazione, hanno operato dei distinguo a seconda delle diverse forme.
L'orientamento al quale la Corte di legittimità è pervenuta, invece, considera tutte le diverse forme di trust, fornendo una soluzione che deve ritenersi applicabile a tutte le diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. Dunque, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non spiega l'immediata tassazione proporzionale, posto che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene.
Prendendo atto delle innumerevoli sentenze della Suprema Corte, che hanno stabilito la tassazione fissa per la devoluzione in trust dei beni, l’11 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare in bozza per consultazione pubblica con la quale cambia radicalmente opinione. 
Valeria Cianciolo

Mercoledì, 16 Marzo 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Trust - Dopodinoi
Cass. Civ., Sez. Trib., ord., 14 marzo 2022, n. 8149 – Pres. Chindemi, Cons. Rel. Botta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. 
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata cassata. L'avvenuto consolidamento dell'orientamento di legittimità esposto in motivazione in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso per cassazione (e, precisamente, a partire dal 2016) ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite). (VC)

 
Trust – Trust autodichiarato - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Imposta di successione, di registro ed ipotecaria - Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario – Necessità – Rif. Leg. Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, artt. 2 e 11; art. 2, comma 47,  D. L. 3 ottobre 2006, n. 262

autore: Cianciolo Valeria