Parto anonimo e tutela del diritto all'oblio della donna - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 marzo 2022, n. 7093
Venerdì, 4 Marzo 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritti della persona
| Filiazione
| Nascita e Nascita indesiderata
| Riservatezza
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere a conservare o meno l’anonimato. Di conseguenza, se, per un verso, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l’equilibrio psico-fisico della genitrice, sicchè il diritto all’interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta. (FF)
Filiazione - Nascita – Diritto all’anonimato della madre; Rif. Leg. Art. 28, comma 7, L. n. 184 del 1983
autore: Ferrandi Francesca
Lunedì, 6 Maggio 2024
Sul licenziamento del lavoratore disabile per superamento dell'ordinario periodo di comporto - ... |
Giovedì, 2 Maggio 2024
Le sanzioni in caso di mancata assunzione di lavoratori invalidi - Cass. ... |
Martedì, 30 Aprile 2024
La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - Cass. ... |
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Illegittimi gli accertamenti psichiatrici per valutare l’idoneità al servizio in ragione della ... |