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Le differenze tra il reato di prostituzione minorile e quello di pornografia minorile - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 03 febbraio 2022, n. 3769

Mercoledì, 9 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 03 febbraio 2022, n. 3769; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Corbetta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reclutamento e il favoreggiamento di due minorenni a partecipare a esibizioni pornografiche su un sito online, visionabili in tempo reale ovvero consultando un apposito "archivio" previo pagamento di una somma di denaro, integra la fattispecie di cui all’art. 600-bis c.p. comma 1, n. 1, mentre la successiva induzione di dette minori al compimento di atti sessuali a pagamento, ancorchè per contatto solo "virtuale" con il cliente, è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 2, non essendo richiesto, a tal proposito, il contatto fisico tra la minore e il fruitore della prestazione pur a distanza, purchè costui possa interagire, mediante webcam, con la minore medesima, chiedendo il compimento di determinati atti sessuali. (FF)


Minori – Prostituzione minorile – Pornografia minorile; Rif. Leg. Artt. 600-bis e 600-ter c.p.

autore: Ferrandi Francesca