Sଠal mantenimento del figlio maggiorenne non laureato e non economicamente indipendente ma in condizioni di fragilità psicologica - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283
Nel caso di specie, secondo la Corte, la situazione del figlio della coppia, il quale, privo di redditi, al momento della pronuncia della sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benchè fosse quasi quattro anni fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico del figlio., il quale si era infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto, almeno fino al momento della separazione. Inoltre, secondo i giudici, l'attuale condizione di figlio non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento dello stesso.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
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L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
Figli maggiorenni – Mantenimento; Rif. Leg. Artt. 147, 148 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Figli maggiorenni – Mantenimento; Rif. Leg. Artt. 147, 148 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
autore: Ferrandi Francesca
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