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Art. 179 cod. civ. La partecipazione all'atto del coniuge non acquirente non è sufficiente - Cass. Civ., Sez. II, ord. 16 dicembre 2021 n. 40423

Giovedì, 16 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità |
Cass. Civ., Sez. II, ord. 16 dicembre 2021 n. 40423 - Pres. Gorjan, Cons. Rel. Penta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.
(La sentenza non è entrata nel merito della questione avendo il ricorrente, soccombente sia in primo che in secondo grado, rinunciato al ricorso).



Comunione legale dei beni - Acquisto di immobili - Bene personale Esclusione dalla comunione legale - Condizioni - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Sufficienza - Esclusione - Natura effettivamente personale del bene - Necessità - Rif. Leg. art. 179 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria