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Non compensabile il contributo al mantenimento con le spese straordinarie - Tribunale di Reggio Emilia, sent. 6 maggio 2021

Giovedì, 9 Dicembre 2021
Sezione Ondif di Reggio Emilia
Tribunale di Reggio Emilia, sent. 6 maggio 2021 – Giud. Fioroni Tribunale di Reggio Emilia, sent. 6 maggio 2021 – Giud. Fioroni

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistere l'inadempimento del coniuge onerato, che ha chiesto una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore della figlia e le spese per la scuola di danza). 


Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento - Intimazione di precetto -. Contributo di mantenimento della prole minorenne - Inadempimento del genitore obbligato - Controcrediti a titolo di spese straordinarie - Compensazione - Esclusione - Rif. Leg. artt. 147, 148, 316 – bis e 447 cod. civ.; art. 615 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria