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Intersessualismo. Inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. - Tribunale di Paola, decr. 28 ottobre 2021

Si ringrazia il Dott. Maurizio Ruggiero, Giudice presso il Tribunale di Paola per la segnalazione dell'interessante provvedimento.

Sabato, 27 Novembre 2021
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito Tribunale di Paola
.Tribunale di Paola, Est. Ruggiero, decreto 28.10.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Il procedimento di rettificazione regolato dagli artt. 95-101 reg. st. civ. ha natura di volontaria giurisdizione ed ha ad oggetto l'eliminazione della difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella che risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque verificatosi nel momento di formazione dell'atto stesso e non può avere ad oggetto una controversia di stato la quale deve risolversi nel contraddittorio delle parti in un giudizio contenzioso avente ad oggetto lo stato stesso.
E' il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile quello che il soggetto intersessuale deve esperire per la rettificazione dell’indicazione del prenome e del sesso nel proprio atto di nascita, proprio perché esso tende «alla riparazione di irregolarità occorse nella redazione degli atti di stato civile», tra le quali deve essere ricompresa l’«erronea indicazione del sesso» di un soggetto intersessuale, atteso che, da ultimo, «la rettificazione non tocca l’essenza dell’atto e invariato, quindi, resta, lo stato della persona alla quale si riferisce».



Transessualismo - Rettificazione di sesso - intersessualismo - Sentenza di accertamento - Provvedimento cautelare - Inammissibilità - Rif. Leg. art. 700 c.p.c.; art. 1 della Legge 14 aprile 1982, n. 164

autore: Cianciolo Valeria